Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture regionali di Protezione Civile, dei Centri Funzionali Decentrati e delle Sale Operative, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando o distacco presso le suddette strutture, nonché provvedere alla assunzione di personale qualificato mediante opportune procedure selettive, che valutano, con priorità, le competenze specifiche e le esperienze maturate nelle attività dirette al contrasto ed al superamento dell'emergenza anche di personale già destinatario di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.