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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.23.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
3.23.
inammissibile

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis.
L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni ed enti locali, per interventi prioritari finalizzati all'adeguamento antisismico degli edifici e di messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico, è autorizzato anche in deroga agli obblighi relativi al patto di stabilità interno, per le province e i comuni, di cui di cui all'articolo i commi 87 e seguenti, legge 13 dicembre 2010, n. 220; nonché per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, commi 125 e seguenti, legge 13 dicembre 2010, n. 220.
  5-ter. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo.
  5-quater. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al precedente comma 5-ter al momento della conclusione delle stesse. L'imposta non è dovuta per le transazioni aventi ad oggetto titoli di Stato.
  5-quinquies. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 5-ter, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.
  5-sexies. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al comma 5-ter per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta.
  5-septies. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.