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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.22.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
3.22.
inammissibile

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è integrato di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015. Agli oneri conseguenti, si provvede con parte delle maggiori entrate determinate dalle disposizioni di cui al successivo comma 5-ter.
  5-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,1 per cento;
   alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12,1 per cento;
   alla lettera c) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 11,1 per cento;
   alla lettera d) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 9,5 per cento;
   alla lettera e) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 8,5 per cento.