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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.21.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
3.21.
inammissibile

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  6. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di assicurare la piena operatività delle strutture regionali di protezione civile, dei centri funzionali decentrati e delle sale operative per fronteggiare le crescenti richieste di intervento in tutti i contesti di propria competenza, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando o distacco presso le suddette strutture, nonché avviare procedure straordinarie di reclutamento, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite esclusivamente presso le medesime dal personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di contratto a tempo determinato nonché dal personale già destinatario di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, impegnato in attività connesse per il superamento di emergenze.
  7. Nell'ambito della propria autonomia le Regioni stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale, in deroga all'applicabilità del limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione. Il personale a tempo determinato interessato dalle procedure di cui al comma 6 potrà essere mantenuto in servizio presso le Regioni fino alla conclusione delle stesse.
  8. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 7, le Regioni potranno procedere, mediante prove selettive, a trasformare in rapporti di lavoro a tempo determinato i contratti di collaborazione coordinata e continuativa del personale in servizio esclusivamente presso le Strutture regionali della Protezione Civile, Centri Funzionali Decentrati e Sale Operative.
  9. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono a carico delle Regioni.