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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.1.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
3.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finali e transitorie).

  1. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge n. 255 del 1992, alla data di entrata in vigore del provvedimento, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e per la durata massima di trenta giorni. Solo in casi di assoluta necessità, da motivare adeguatamente previa verifica del programma presentato dal commissario per l'uscita dall'emergenza e per la chiusura della gestione, il termine può essere prorogato per il tempo strettamente necessario. Con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le amministrazioni pubbliche che subentrano con poteri ordinari alle predette gestioni. All'atto della chiusura di tali gestioni i commissari delegati titolari di contabilità speciali rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
  2. Restano fermi gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007 e 6 ottobre 2011, ivi inclusi quelli, rispettivamente:
   a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 settembre 2007, n. 211 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623, e 19 gennaio 2010, n. 3849, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 ottobre 2007, n. 246, e del 27 gennaio 2010, n. 21;
   b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 ottobre 2011, n. 237.

  3. I commissari delegati di cui all'ordinanza, del presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione rispettivamente del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attività, rispettivamente, del Comune di Firenze e del Comune di Venezia, senza nuovi e maggiori oneri.
  4. Le risorse residue in contabilità speciale vengono direttamente trasferite all'amministrazione subentrante e non solo soggette al patto di stabilità. Tale disposizione si applica anche al fondo regionale di protezione civile.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, in accordo con la regione interessata, sarà determinata l'eventuale estensione della durata delle gestioni commissariali in corso.