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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.04.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
3.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per il finanziamento degli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali nazionale a partire dal 1o gennaio 2009).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro lordi annui è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Qualora dall'applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48 per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, il contribuente può optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così calcolata in luogo del contributo di solidarietà. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni o indennità già assoggettate alla riduzione di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  2. Sono soppressi:
   a) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   b) l'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   c) l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo si applica la disciplina prevista dai decreti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con specifico riferimento agli obblighi a carico dei sostituti d'imposta.
  4. Le maggiori entrate derivanti dal comma 1, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono iscritte in uno apposito fondo da costituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al finanziamento degli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1o gennaio 2009.