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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.03.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
3.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.
  2. Per le esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed alla protezione civile, ovvero per garantire l'efficienza e la funzionalità del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'assunzione del personale volontario idoneo della graduatoria di stabilizzazione di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n. 1996/2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al programma n. 8.3 «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» capitolo 1802 «stipendi, assegni e indennità varie al personale volontario del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco» facenti capo alla missione n. 8 «Soccorso civile» del Ministero dell'Interno.