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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
3.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega legislativa per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di protezione civile).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente la disciplina organica in materia di protezione civile.
  2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie e nazionali in materia di protezione civile;
   b) assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai diversi livelli di governo comuni, province e regioni per la partecipazione al Servizio Nazionale di Protezione civile, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della sanità pubblica;
   c) garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi in deroga nei casi in cui ricorrano le condizioni previste per la gestione straordinaria in emergenza di interventi da parte della Protezione civile. Gli atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni tributo o prelievo di natura fiscale;
   d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della delega e della giurisprudenza dagli organi della Comunità europea;
   e) provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare previgente in materia di protezione civile;
   f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo regolamento d'attuazione;
   g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme statali ed eventualmente norme di carattere transitorio.

  3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l'espressione del parere.

ident. 3.02.