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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.6.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
2.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali).

  1. Al fine di favorire, anche attraverso l'estensione delle garanzie offerte da polizze assicurative stipulate a copertura di altri rischi, la diffusione di coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali ai beni immobili di proprietà di privati, a qualunque uso destinati, e ai relativi contenuti e pertinenze, e con l'obiettivo di ridurre l'intervento pubblico in questo ambito, le misure di incentivazione fiscale applicabili ai premi o alle quote di premio relativi alle predette coperture sono disciplinate a mezzo del regolamento di cui al comma 2.
  2. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per l'attuazione del comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento definisce:
   a) i criteri di esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni da calamità naturali subiti da fabbricati di proprietà di privati;
   b) le incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza dei saldi di bilancio pubblico tenendo conto dei prevedibili risparmi di spesa, tramite regimi agevolati dell'imposta sul premio di assicurazione, e la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato, ovvero la detraibilità, anche parziale, del premio;
   c) i rischi di calamità naturali, le tipologie di danno ed i requisiti minimi delle coperture offerte dai contratti di assicurazione o dalle apposite estensioni di garanzia ai fini dell'applicazione delle incentivazioni di natura fiscale;
   d) i termini di un regime transitorio, anche ai fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

  3. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio del Ministri provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione del comma 1, in particolare:
   a) mappatura del territorio per grado di rischio;
   b) stima della platea dei soggetti interessati;
   c) dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;
   d) ipotesi dell'ammontare complessivo dei premi, relativi alla garanzia danni da calamità naturali, che godrebbero dei benefici fiscali.

ident. 2.7.2.8.