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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.03.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
2.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Piano antisismico nazionale).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il «Piano antisismico nazionale», che definisce le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
   a) verificare e ove necessario aggiornare la classificazione sismica del territorio nazionale prevedendo che per la valutazione dei dati di pericolosità sismica si affianchi al metodo probabilistico quello neodeterministico;
   b) completare il censimento e le procedure di verifica per le opere previste all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003 ovvero degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere Infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
   c) eseguire una valutazione delle condizioni del patrimonio residenziale pubblico e privato in relazione alla resistenza ai sismi;
   d) eseguire una valutazione delle condizioni degli impianti industriali a rischio di incidente rilevante (RIR) in relazione alla resistenza ai sismi;
   e) verificare e ove necessario aggiornare le norme tecniche sulle costruzioni civili di nuova costruzione e sull'adeguamento delle esistenti e sviluppare una normativa sismica specifica per il progetto degli impianti industriali RIR di nuova costruzione e per l'adeguamento sismico di quelli esistenti;
   f) definire un insieme di misure tecniche ed economiche coerente e di indirizzo generale, in grado di aumentare nel tempo la qualità e la resistenza a sisma del patrimonio edilizio ed industriale nazionale secondo quanto determinato ai punti a, b, c, d, e.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.