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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.02.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
2.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del fascicolo del fabbricato).

  1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, con propri atti normativi, provvedono a istituire relativamente a ciascun fabbricato il «fascicolo del fabbricato», di seguito denominato fascicolo.
  2. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche. Detto fascicolo è redatto, aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni, e tenuto, a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio.
  3. Alla compilazione del fascicolo provvede un tecnico abilitato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.
  4. Il professionista incaricato, all'atto di predisporre il fascicolo, e in occasione di ogni suo aggiornamento, rilascia una delle seguenti certificazioni:
   a) attestazione di conformità all'originaria configurazione del fabbricato, nel caso che l'immobile non abbia subito modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di rispondenza degli impianti alla vigente normativa, nonché dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza ausilio di specifica strumentazione che possano far ritenere come necessarie ulteriori verifiche;
   b) certificazione di idoneità statico-funzionale dell'edificio in relazione alle attuali condizioni di esercizio dello stesso nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria dell'immobile ovvero siano stati prescritti, in sede di redazione del fascicolo, interventi ritenuti necessari al fine del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.

  5. Copia conforme delle certificazioni di cui al comma 4, dovrà essere trasmesse, a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio, al competente ufficio comunale entro i successivi sessanta giorni dall'acquisizione.
  6. Al momento della stipula o di rinnovo di contratti di locazione, nonché in caso di alienazione del fabbricato o di singole unità immobiliari è resa, da parte del proprietario e dell'amministratore del condominio, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.
  7. L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, avviene senza oneri per la parte interessata.
  8. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.
  9. Ai Comuni è demandato il controllo sugli adempimenti di cui al presente articolo e, a tal fine, gli stessi hanno la facoltà di istituire una speciale anagrafe del patrimonio edilizio.