Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Certificazione delle caratteristiche antisismiche degli edifici).
1. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla zona sismica di appartenenza ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e successive modifiche e integrazioni, nonché della certificazione dell'eventuale conformità alle disposizioni in materia di progettazione antisismica di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
2. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1o ottobre 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano la zona sismica di appartenenza ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e successive modifiche e integrazioni, e l'eventuale conformità in materia di progettazione antisismica di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.