stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.92.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.92.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Disposizioni per la gestione delle emergenze sul territorio nazionale). – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aggiornano i rispettivi modelli organizzativi per la gestione degli interventi in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvedendo in particolare a individuare le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale, anche al fine di assicurarne il raccordo con gli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, come modificata dal presente decreto. I provvedimenti di cui al presente comma sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile.
  2. Decorso il termine di cui al comma 1, in assenza di provvedimenti legislativi regionali che ne indicano i modelli organizzativi, le modalità di esercizio delle funzioni di responsabilità del coordinamento degli interventi a livello provinciale, e fino a che non siano a tal fine integrati, le predette funzioni si intendono attribuite al Prefetto della provincia in qualità di rappresentante dello Stato sui territorio. Il Dipartimento della Protezione civile assicura il supporto tecnico alle Prefetture nei casi previsti dal presente comma.
  3. I piani di emergenza di cui all'articolo 108, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono adottati dagli enti competenti e sono trasmessi alla Regione che li approva verificandone la rispondenza agli indirizzi di cui al comma 1, lettera a), punto 3), e lettera c), punto 3), del medesimo articolo. I piani di emergenza approvati sono trasmessi al Dipartimento della Protezione civile.