stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.91.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.91.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Trasparenza dell'attività di protezione civile e dei grandi eventi). – 1. Le attività e i compiti di qualsiasi soggetto o struttura operante nell'ambito del sistema nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché gli altri compiti rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono assoggettati al regime di pubblicità e trasparenza disposto dal presente articolo.
  2. Tutte le ordinanze che attribuiscono compiti al Dipartimento della protezione civile devono:
   a) individuare le persone tenute all'adempimento degli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo;
   b) essere pubblicate entro sette giorni dalla loro emanazione nel sito internet istituzionale della Protezione civile in apposita sezione di facile accesso e consultazione, denominata «Trasparenza delle funzioni di protezione civile». Decorso il predetto termine, in difetto di pubblicazione le ordinanze stesse perdono efficacia.

  3. Nell'ambito delle attività e dei compiti di protezione civile di cui all'articolo 3, per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza, sono pubblicati nello stesso sito di cui al comma 2:
   a) i provvedimenti di spesa o di autorizzazione di qualsiasi natura, assunti a qualsiasi titolo; quando si tratti di provvedimenti di spesa, devono essere indicati, oltre all'importo della stessa, anche nome, sede o residenza del soggetto percipiente, nonché in forma sintetica il motivo del pagamento;
   b) i contratti, accordi o convenzioni di qualsiasi genere stipulati a causa dell'emergenza, corredati con il nome, la sede o residenza delle controparti stipulanti;
   c) ogni altra decisione relativa agli interventi da realizzare, quando sia adottata in forma scritta, nonché tutti i provvedimenti ad essa collegati o conseguenti.

  4. Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati entro i quarantacinque giorni successivi dalla loro adozione o stipulazione.
  5. Nell'ambito delle attività della Protezione civile per le quali non si sia resa necessaria la delibera dello stato di emergenza, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura, assunti a qualsiasi titolo, acquistano efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la pubblicazione nel sito internet istituzionale della Protezione civile di cui al comma 2.
  6. La mancata pubblicazione di uno degli atti o documenti di cui al comma 3 entro i termini previsti al comma 4 è punita con un'ammenda, a carico del soggetto che ha compiuto l'atto o sottoscritto il documento in qualità di rappresentante dell'amministrazione pubblica, nonché del soggetto responsabile della pubblicità degli atti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, pari all'1 per mille del valore del contratto o dell'entità del pagamento di cui al comma 3, lettere a) o b), per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di novanta giorni e fino a un importo massimo di 10.000 euro. La sanzione è irrogata dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Per tutti gli altri atti o documenti di cui al comma 3, la stessa Commissione irroga un'ammenda da 10 a 150 euro per ogni giorno di ritardo fino a un massimo di sessanta giorni. Nel caso di pubblicazione incompleta, le sanzioni irrogate a norma del presente comma sono ridotte in relazione all'entità del difetto di completezza. L'importo derivante dalle sanzioni viene assegnato al bilancio della Commissione, che lo impiega in attività di promozione della trasparenza amministrativa e verifica del rispetto delle norme in materia di trasparenza di cui alla presente legge e di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  7. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di pubblicazione comporta l'impossibilità di riconoscere al responsabile trattamenti accessori legati all'attività di protezione civile, l'attivazione obbligatoria di procedura di responsabilità disciplinare e il divieto di conferirgli nuove funzioni nell'ambito del sistema nazionale della protezione civile per un biennio.
  8. La Commissione di cui al comma 6, sentito l'ufficio DigitPA, di cui al decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177, individua con proprio provvedimento i requisiti essenziali, le modalità e i termini che devono essere soddisfatti per le pubblicazioni di cui ai commi 2 e 3.
  8. Gli adempimenti di cui al presente articolo si considerano di rilevante interesse pubblico a norma degli articoli 20 e 21 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».