stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.88.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.88.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 11), è aggiunto è seguente:
  12) Dopo il comma 5-septies è aggiunto il seguente comma:
  «5-octies.
Lo stato di emergenza all'estero può essere dichiarato soltanto per gli interventi previsti dal comma secondo dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Dipartimento della Protezione civile».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  5. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 26 luglio 2005, n. 152, è abrogato;
  6. Il comma secondo dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:
  «2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati previa dichiarazione dello stato di emergenza all'estero secondo la legge 24 febbraio 1992, n. 225».