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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.87.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.87.

  Al comma 1, lettera c), dopo il n. 11), è aggiunto il seguente:
  12) Dopo il comma 5-septies è aggiunto il seguente comma:
  «5-octies. Le ordinanze di protezione civile non possono disporre di fondi iscritti nel bilancio dei singoli ministeri, degli enti pubblici territoriali o di altri enti pubblici.