stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.67.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.67.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 10) con il seguente:
  10) il comma 5-quinquies è sostituito dai seguenti:
  «5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Detto Fondo di riserva è annualmente alimentato, nonché obbligatoriamente reintegrato almeno in pari misura qualora utilizzato per gli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, dalle maggiori entrate conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 5-quinquies-bis. Con le medesime risorse si provvede altresì alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter. In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, i soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi, è concessa, su richiesta, la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al successivo comma 5-quinquies-bis, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.
  5-quinquies-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;
   alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,6 per cento»;
   alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento»;
   alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento.»

  5-quinquies-ter. In via straordinaria, e solo qualora le risorse dei Fondi di cui al comma 5-quinquies non fossero sufficienti, sono momentaneamente ridotte, con obbligo di reintegro, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.