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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.36.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.36.

  Al comma 1, lettera c), n. 3), capoverso comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del comma 1, dal Ministro dell'interno o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio. Il Capo del Dipartimento della protezione civile ne cura l'attuazione.

  Conseguentemente al medesimo comma, alla medesima lettera c):
   al n. 4), capoverso comma 2-
bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse alle Camere il giorno stesso della loro emanazione;
   al n. 4), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: perché comunichi gli esiti fino alla fine del periodo;
   al n. 7), capoverso comma 4-
ter, primo periodo, sostituire le parole: il Capo del Dipartimento della protezione civile con le seguenti: il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del comma 1, il Ministro dell'interno o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio;
   al n. 7), capoverso comma 4-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'ordinanza di cui al presente comma è trasmessa alle Camere il giorno stesso della sua emanazione.

ident. 1.35.