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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.35.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.35.

  Al comma 1, lettera c), n. 3), capoverso comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Presidente del Consiglio dei ministri; il Capo del Dipartimento della protezione civile ne cura l'attuazione.

  Conseguentemente al medesimo comma, alla medesima lettera c):
   al n. 4), capoverso comma 2-
bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse alle Commissioni Parlamentari competenti il giorno stesso della loro emanazione;
   al n. 4), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: perché comunichi gli esiti fino alla fine del periodo;
   al n. 7), capoverso comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole:
il Capo del Dipartimento della protezione civile con le seguenti: il Presidente del Consiglio dei ministri;
   al n. 7), capoverso comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente periodo: L'ordinanza di cui al presente comma è trasmessa alle Camere il giorno stesso della sua emanazione.

ident. 1.36.