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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.24.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.24.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza, commisurata al danno subito, non può, di regola, superare i centottanta giorni. Sessanta giorni prima dello scadere di questo termine, il Governo riferisce in Parlamento sull'attività svolta.
  1-ter. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di ulteriori centottanta giorni.