Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza, commisurata al danno subito, non può, di regola, superare i centottanta giorni. Sessanta giorni prima dello scadere di questo termine, il Governo riferisce in Parlamento sull'attività svolta.
1-ter. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di ulteriori centottanta giorni.