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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.19.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.19.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
  Art. 3-bis. – (Sistema di allerta nazionale). – 1. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il governo del sistema di allerta nazionale è assicurato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e ai Presidenti delle Giunte regionali o di quelle provinciali, nelle province autonome. La Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2004 definisce i rapporti di responsabilità nel processo di emanazione dell'allerta per il rischio meteo-idrologico e idraulico, formalizzando un sistema di allertamento nazionale condiviso.
  2. La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurato dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni, attraverso la rete dei Centri Funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui alla legge 17 maggio 1998 n, 267 ed alla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modifiche e integrazioni, nonché dai Centri di Competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.
  3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni Regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legge 7 settembre 2011, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2011, n. 401.
  4. Per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico ed idrogeologico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sono stanziati 50 milioni per l'anno 2013, a valere sulle risorse di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183, articolo 33, comma 1, terzo e quarto periodo, che si intendono conseguentemente abrogati.