Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle popolazioni e ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio connessa agli eventi di cui all'articolo 2.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e ove possibile, al preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi. L'attività di vigilanza è svolta anche attraverso presidi territoriali organizzati dai soggetti competenti in via ordinaria.»;
c) al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività concernenti l'allertamento, la pianificazione di emergenza, la formazione la diffusione della conoscenza della protezione civile e l'informazione alla popolazione, la normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività esercitativa.»;
d) al comma 4, dopo le parole «nell'attuazione degli interventi», aggiungere le parole «integrati e coordinati».