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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.16.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.16.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Attività e compiti di protezione civile). – 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al contrasto ed al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
  2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette alla identificazione degli scenari di rischio probabili e ove possibile, al preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.
  3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione di emergenza la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile e l'informazione alla popolazione, la normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività esercitativa.
  4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
  5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
  6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

ident. 1.13.