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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.15.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.15.

   Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   
b-bis). Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.
(Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico).

  1. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il governo del sistema di allerta nazionale è assicurato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e dai Presidenti delle Giunte regionali o di quelle provinciali, nelle province autonome. La Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2004 definisce i rapporti di responsabilità nel processo di emanazione dell'allerta per il rischio meteo-idrologico ed idraulico, formalizzando un sistema di allertamento nazionale condiviso.
  2. La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurato dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete dei centri funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui alla legge 17 maggio 1998 n. 267 ed alla legge il dicembre 2000, n. 365 e s.m.i., nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.
  3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 5, ogni Regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto-legge 7 settembre 2011, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2011, n. 401.