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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.14.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.14.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis). Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

Art. 3-bis.
(Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico).

  1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabilite per sviluppare ed acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza ed all'evolversi dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 per allertare ed attivare il Servizio Nazionale di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.
  2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni, attraverso la rete dei Centri Funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito di cui al comma 4, dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui alla legge 17 maggio 1998 n. 267 ed alla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e s.m.i., nonché dai Centri di Competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.
  3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni Regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legge 7 settembre 2011, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2011, n. 401.
  4. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'attuazione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito (SMND), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto del quadro normativo vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND saranno stabiliti con successivo Decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3-ter.
(Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze).

  1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le Regioni, alle quali sono devoluti i servizi in precedenza svolti dai Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, per effetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, a far data dall'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi.
  2. Le somme eventualmente già percepite dal Ministero dello Sviluppo Economico a titolo di pagamento dei diritti e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze di cui al comma 1, non potranno comunque essere oggetto di ripetizione da parte delle Regioni che le abbiano corrisposte.
  3. Le frequenze attribuite alle Regioni per l'espletamento delle funzioni di rilevamento dati di monitoraggio sono riportate nell'elenco allegato alla presente legge.
  4. Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni si riserva, in base al Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze e nel rispetto della normativa europea ed internazionale di apportare eventuali modificazioni all'elenco delle frequenze individuate nell'allegato citato, in accordo con gli aggiornamenti stabiliti nel Piano, conseguenti all'evoluzione normativa europea ed internazionale.