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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.125.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.125.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il comma 16 è sostituito dal seguente: « 16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento all'attività di pianificazione dell'emergenza, è istituito il «Fondo regionale di protezione civile». Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro delle Finanze e dell'economia, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono disciplinati i criteri di riparto e gestione del fondo, tenendo conto dello stato di adempimento delle disposizioni in materia di pianificazioni e gestione delle emergenze di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I predetti criteri sono determinati anche sulla base ricognitiva degli interventi realizzati in precedenza con le risorse del fondo effettuata dal Comitato paritetico Stato - regioni - enti locali. Il Fondo è alimentato con i contributi derivanti dalle accise previste all'articolo 5 della legge 225 del 1992. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato «Fondo regionale di protezione civile». L'utilizzo delle risorse del Fondo è individuato con apposita intesa Stato - regioni. Una quota delle risorse del fondo regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli Enti locali.»