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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.123.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.123.
inammissibile

  Aggiungere, in fine il seguente comma:
  4-bis. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico».