Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di garantire tempestività e completezza degli interventi di emergenza lo Stato e le Regioni promuovono la realizzazione di centrali operative unificate per i numeri di emergenza 115 e 118. Nel rispetto delle rispettive autonomie organizzative, le modalità attuative relative alla realizzazione delle centrali operative unificate di cui al comma 1, sono definite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'Interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.