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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.121.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.121.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 4, il comma 10 è sostituito dai seguenti:
  10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012.
  10-bis. Alla copertura degli oneri, pari ad euro 27.438.036, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  10-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
   b) All'articolo 4, il comma 12 è abrogato.