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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.118.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.118.
inammissibile

  Aggiungere, in fine i seguenti commi:
  4-bis. I fabbricati dei comuni delle regioni Marche ed Umbria di cui all'ordinanza ministeriale n. 2668 del 28 settembre 1997 e della regione Umbria di cui all'ordinanza di Protezione civile n. 3853 del 3 marzo 2010, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.