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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.116.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.116.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. L'articolo 11 della legge 225/1992 è sostituito dal seguente:

Art. 11.
(Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile).

  1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:
   a) il corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile incaricato del soccorso tecnico urgente nonché struttura partecipante alla pianificazione speditiva di livello nazionale, regionale e territoriale;
   b) le Forze armate;
   c) le Forze di polizia ed il Corpo forestale dello Stato;
   d) l'ISPRA, l'INGV e gli altri Enti di ricerca;
   e) le componenti del Servizio sanitario nazionale;
   f) le organizzazioni di volontariato di protezione civile;
   g) la Croce rossa italiana;
   h) il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

  2. Tutte le strutture operative di cui al comma 1 svolgono, a richiesta del Dipartimento nazionale della protezione civile o delle regioni ovvero delle Città Metropolitane, le attività in materia di protezione civile e compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile in ordine alla pianificazione speditiva d'emergenza a livello nazionale, regionale territoriale.
  3. Ai fini di addivenire ad una capillare pianificazione speditiva relativa ai rischi presenti sul territorio, le regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni – questi ultimi anche in consorzio tra loro – istituiscono nell'ambito dei propri uffici/organigrammi di protezione civile opportuno organismo di pianificazione speditiva (COPS) avvalendosi delle strutture operative di cui al comma 1 e di ulteriore personale del Dipartimento Nazionale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri previa intesa.
  4. Il servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica con apposite convenzioni. Tutte le attività convenzionali da porre in essere in materia di protezione civile da parte dei medesimi gruppi nazionali di ricerca scientifica con le Regioni, sono sottoposte alla preventiva intesa del Dipartimento nazionale della protezione civile.
  5. Fermo restando le peculiari competenze professionali acquisite nell'ambito della previsione, pianificazione, preparazione e gestione delle emergenze, superamento dello stato di crisi e ripristino delle normali attività post evento, è abrogato, per il solo personale di ruolo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto disposto dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 in materia di ruolo speciale della protezione civile. Tale provvedimento si effettua a costo zero e senza alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica.
  6. Presso ogni Regione è istituita la Banca Dati Regionale Pianificazione Speditiva realizzata attraverso le attività dei Comitati Operativi di Pianificazione Speditiva (COPS) da istituirsi presso ogni Regione e Province. I COPS sono formati da un rappresentante per ognuna delle strutture operative previste dall'articolo 11 della legge 225/1992.
  7. Presso il DPC è istituita la Banca Dati Nazionale di Pianificazione Speditiva realizzata attraverso le attività del Comitato Operativo di Pianificazione Speditiva istituiti presso il DPC in raccordo con la Conferenza Unificata e il Comitato Paritetico Stato-Regione-Enti Locali. Il COPS nazionale è formato da un rappresentante delle strutture operative previste dall'articolo 11 della legge 225/1992.