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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.106.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.106.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali con particolare riferimento all'attività di pianificazione dell'emergenza, il «Fondo regionale di protezione civile», di cui al comma 16, articolo 138, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrato dall'anno 2013 dal venti per cento delle maggiori risorse conseguenti all'incremento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter. Una quota delle suddette risorse del fondo regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile, con particolare riguardo all'organizzazione di strutture comunali di protezione civile, di cui al comma 2, articolo 15, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli Enti locali. Le risorse assegnate al Fondo di cui al presente comma, sono escluse ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.
  1-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;
   alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,6 per cento»;
   alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento»;
   alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9 per cento».