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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.104.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.104.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  8-bis. Gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultino effettuati nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti derivanti dall'applicazione del comma 8-ter, sono esclusi dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.
  8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici di cui al comma 8-bis, assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 8-quater.
  8-quater. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi 8-bis e 8-ter, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.