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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.103.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.103.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) L'articolo 20, è sostituito dal seguente: «Articolo 20 (Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile)
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, si provvede alla disciplina di un sistema di ispezioni, monitoraggio e verifica, dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle disposizioni previste dalle ordinanze di cui all'articolo 5 della presente legge, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime ordinanze.
  2. Il sistema di cui al precedente comma, deve assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio nonché la periodicità delle ispezioni.
  3. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51, si intende abrogato.