stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.102.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.102.

  Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   e-bis) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
  «Art. 20. Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile.
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla disciplina di un sistema di monitoraggio e verifica dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comprensivo anche di ispezioni.
  2. Il sistema è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.
  2-bis. Al momento dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è abrogato il Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51.