Al comma 1, lettera e) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:
2-bis) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il Comune approva con deliberazione consiliare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il «Piano di Emergenza Comunale» previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Giunte regionali.
3-ter. Il Comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio Piano di Emergenza Comunale, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura e alla Provincia territorialmente competenti».