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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.08.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.08.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sistema di allerta nazionale)
.

  1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabilite per sviluppare ed acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza ed all'evolversi dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, per allertare ed attivare il Servizio Nazionale di protezione civile ai diversi livelli territoriali, secondo procedure note e/o recepite nella pianificazione di protezione civile, anche speditiva, a tutela dell'incolumità della vita, dei beni e degli insediamenti.
  2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il governo del sistema di allerta nazionale è assicurato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e dai Presidenti delle Giunte regionali o di quelle provinciali, nelle province autonome.
  3. La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurato dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete dei centri funzionali, dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui alla legge 17 maggio 1996 n. 267 ed alla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modificazioni, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.
  4. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1 ogni Regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legge 7 settembre 2011, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2011, n. 401.
  5. Il Sistema di allertamento nazionale è disciplinato dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile «e si realizza secondo i rapporti funzionali e le relazioni di leale collaborazione tra il sistema della protezione civile, sia nazionale che regionale, e le altre autorità, ferme restando le prerogative in materia di legislazione concorrente e nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto ordinario e quelle autonome a statuto speciale. Le relazioni con eventuali soggetti anche pubblici non previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 succitata si intendono suscettibili di accordi preventivi con la Conferenza Unificata Stato Regioni e gli enti territoriali coinvolti.