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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.07.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Finanziamento della progettazione antisismica)
.

  1. Al fine di accedere alla progettazione più avanzata e alle tecnologie più aggiornate nel consolidamento antisismico, di utilizzare i materiali più efficienti, di applicare uno standard costante di sicurezza antisismica negli interventi nonché di contenere i costi di progettazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico, gli enti locali, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Architetti, le Associazioni imprenditoriali, sottoscrivono un Protocollo d'intesa per la progettazione e la realizzazione di interventi di consolidamento antisismico dei siti produttivi di nuclei e di agglomerati di imprese situati nei Comuni interessati da eventi sismici rilevanti nell'anno in corso. Il Protocollo definisce, con apposita Convenzione, gli accordi tra le parti, il coordinamento delle funzioni, i termini di regolazione dei reciproci rapporti allo scopo di assicurare un'azione coordinata, tempestiva ed efficace di tutti i soggetti cointeressati, accelerare e semplificare l’iter amministrativo e autorizzativo; i soggetti che aderiscono all'intesa si impegnano ad applicare le condizioni stabilite nel protocollo.
  2. All'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  6-bis. Le risorse assegnate dal comma 5 alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento della progettazione preliminare sono riservate, per una quota pari al 30 per cento, al finanziamento a fondo perduto della progettazione del consolidamento antisismico dei siti produttivi (ivi compresi stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, botteghe artigiane, negozi, capannoni) di distretti produttivi o reti di imprese di un'area o provincia delimitata.
  6-ter. La richiesta di finanziamento per la progettazione del consolidamento antisismico delle strutture produttive è avanzata – in modo aggregato – dalle Associazioni imprenditoriali per interventi relativi ad un distretto, o rete di imprese o ad un gruppo di aziende localizzate nella medesima provincia. Il finanziamento, in misura non superiore alla tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo delle opere necessarie al consolidamento antisismico, è accordato, con priorità, alle imprese localizzate in siti produttivi interessati da eventi sismici nell'anno in corso. La Cassa depositi e prestiti provvede all'adeguamento della Circolare n. 1240 del novembre 2000 attuativa dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 – Fondo per la progettazione preliminare alle disposizioni di cui al presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6-quater. Le domande presentate entro il 31 dicembre 2012 che non abbiano trovato capienza nella riserva del Fondo di cui al comma 6-bis per l'anno 2012, concorrono con le istanze presentate nel 2013. Il finanziamento è assegnato con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta completa della documentazione istruttoria; contestualmente è emesso il mandato di pagamento di pari importo.