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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.03.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.03.
inammissibile

  Dopo l'Art. 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti a favore del Corpo nazionale vigili del fuoco, componente fondamentale del sistema di protezione civile)
.

  1. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita la stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2011, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
  2. Per il triennio 2013-2015, il Corpo nazionale vigili del fuoco può procedere, per ciascun anno, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di aggiornamento ed integrazione della graduatoria emanata ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 30 luglio 2007 con DM 1996 del 28 aprile 2008, stante i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.».