Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni approvano con propria deliberazione il «Piano Regionale di Protezione Civile» che deve prevedere l'introduzione dei criteri e delle modalità di intervento da espletare in caso di emergenza secondo i modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile, il ricorso ad un piano di prevenzione dei rischi e l'istituzione di un fondo a valere sul bilancio regionale per l'espletamento e la messa in atto degli interventi previsti dal piano e per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.