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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.010.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 5203

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.010.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Servizio nazionale della protezione civile).

  1. Le funzioni di protezione civile sono attribuite allo Stato ed alle Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono volte alla tutela delle persone, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
  2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito il Servizio nazionale della protezione civile che svolge le sue attività sulla base del principio di sussidiarietà.
  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero per sua delega – ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero il Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile – promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle Città Metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
  4. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero per sua delega – ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile ovvero il Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  5. Le norme in contrasto con il presente articolo sono abrogate.