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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.67. in Assemblea riferita al C. 5203-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/06/2012  [ apri ]
1.67.

  Al comma 1, lettera c), numero 10), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire i periodi dal secondo all'ultimo con i seguenti: «In via straordinaria, e solo qualora le risorse dei Fondi di cui al presente comma non fossero sufficienti, sono momentaneamente ridotte, con obbligo di reintegro, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni»;
   aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Il Fondo di riserva, di cui al comma 1, lettera c), numero 10), è annualmente alimentato, nonché obbligatoriamente reintegrato almeno in pari misura qualora utilizzato per gli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dalle maggiori entrate conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 4-ter. Con le medesime risorse si provvede altresì alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi è concessa, su richiesta, la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 4-ter, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.
  4-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,6 per cento»;
   b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,6 per cento»;
   c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,6 per cento»;
   d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
   e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento.»