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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.23. in Assemblea riferita al C. 5203-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/06/2012  [ apri ]
1.23.

  Al comma 1, lettera b-ter), capoverso «Art. 3-ter», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per i gruppi operativi della Protezione civile non sono dovuti i pagamenti per concessioni d'uso della frequenza per radiocomunicazioni, e qualunque pagamento di contributi per l'esercizio delle medesime. A copertura delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede con le risorse di cui al comma 5-ter, dell'articolo 3 del presente decreto.

  Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.