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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.10. in Assemblea riferita al C. 5194-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/06/2012  [ apri ]
1.10.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La definizione della procedura standardizzata di valutazione dei rischi con l'elaborazione da parte dei datori di lavoro di imprese anche sotto i dieci dipendenti (microimprese) del contestuale documento di valutazione dei rischi (DVR) prevede che anche coloro che fino alla data del 31 dicembre 2012 hanno provveduto a redigere l'autocertificazione devono completare entro e non oltre la data del 31 dicembre 2012 il processo di valutazione dei rischi come richiesto dalla normativa vigente. Dal 1o gennaio 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, devono essere in possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), a dimostrazione dell'avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro; l'autocertificazione della valutazione dei rischi effettuata fino al 31 dicembre 2012 per le aziende è comunque pienamente efficace, tuttavia, il mancato processo di adeguamento della stessa autocertificazione nello stesso termine da parte di tutti i datori di lavoro ha efficacia retroattiva dal momento della stesura dell'autocertificazione, con le conseguenze penali di cui al comma 2-ter.
  2-ter. Il mancato processo di adeguamento del DVR entro il termine del 31 dicembre 2012 corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro; il datore di lavoro, in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR come disposto dall'articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, è considerato responsabile per:
   a) omessa redazione del documento di valutazione dei rischi in violazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, con la pena dell'arresto da 6 a 9 mesi o ammenda da euro 5.000 ad euro 8.400;
   b) incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, lettere b), c) e d), con la sanzione dell'ammenda da euro 5.000 a euro 8.000;
   c) incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, lettere a) ed f), con la sanzione dell'ammenda da euro 2.500 ad euro 5.000.