Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
2-ter. In ragione della necessità di contenimento della spesa e di adeguamento alle disposizioni dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dal prossimo rinnovo delle cariche, gli emolumenti del presidente, dei commissari e del segretario generale dell'Autorità sono ridotti del 20 per cento rispetto a quelli vigenti».