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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.63. in Assemblea riferita al C. 5178

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/05/2012  [ apri ]
1.63.

  Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
  1-sexies. All'articolo 36-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle piccole e medie imprese, con l'applicazione di un tasso di interesse non superiore al 3 per cento. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis dell'articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, provvede a vigilare sul rispetto, da parte delle banche, dell'obbligo di cui al presente comma e provvede altresì alla segnalazione alla Banca d'Italia di eventuali comportamenti adottati delle banche in riferimento alla mancata erogazione del credito alle imprese e alle famiglie.».