Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
1-sexies. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. Con il medesimo decreto è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.»;
b) al comma 5, le parole: «La convenzione», sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto di cui al comma 3»;
c) al comma 9, primo periodo, le parole da: «L'Associazione bancaria italiana» fino a: «a livello nazionale definiscono» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, definisce»;
d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 9, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.»;
e) il comma 10-bis è abrogato.