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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.27. in Assemblea riferita al C. 5178

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/05/2012  [ apri ]
1.27.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  «1-sexies. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 1-ter, l'Osservatorio provvede all'elaborazione e all'attribuzione di un “ rating di liquidità ” per ciascun istituto di credito o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, operante nel territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento congiunto della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la Consob, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».