Dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
1-sexies. Una percentuale non inferiore alla metà dei prestiti ricevuti dagli istituti di credito nazionali da parte della Banca Centrale Europea con tasso agevolato dell'uno per cento deve essere impiegata, in ragione d'anno, al fine di erogare finanziamenti alle famiglie e alle imprese.