Dopo il comma 3-sexies, aggiungere i seguenti:
3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, ad uno dei Consorzi Obbligatori competenti sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto oggetto di sequestro. L'Autorità Giudiziaria dispone in detti casi l'acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento, procedendo a termini dell'articolo 392, lettera f), del codice di procedura penale.
3-octies. I Consorzi obbligatori di cui al comma precedente, ove i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato dell'Autorità Giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il ricavato della vendita - detratte le spese sostenute per il trattamento, il compenso del curatore, e per le connesse attività - è posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di condanna il Giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo giustizia del Ministero della giustizia ed il restante 50 per cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali.